L’indennità di accompagnamento viene definita come una “prestazione economica, erogata a domanda, a favore di soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di deambulatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Da ciò si comprende che l’indennità di accompagnamento può essere erogata solo dietro presentazione della relativa domanda.
Vediamo come e a chi va presentata la domanda.
Iter per l’inoltro della domanda
Per ottenere l’indennità di accompagnamento bisogna seguire un iter ben preciso.
Per prima cosa, la persona interessata deve recarsi dal proprio medico di base per il rilascio del cd. certificato medico introduttivo, ossia il certificato con cui si attesta quali sono le infermità invalidanti del cittadino che vuole presentare domanda di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità.
Il medico accertatore compila online il certificato e lo invia, sempre online, all’INPS attraverso il servizio dedicato. Dopo l’invio stampa una ricevuta completa del numero univoco del certificato che viene consegnata all’interessato.
Il certificato introduttivo ha una validità di 90 giorni, entro questo periodo l’interessato deve inoltrare la domanda online all’Istituto di Previdenza per il riconoscimento dell’invalidità.
Come presentare la domanda
Per l’inoltro della domanda l’interessato può avvalersi dei seguenti canali:
- online sul sito INPS, solo se si è in possesso delle seguenti credenziali: Spid (Sistema Pubblico Identificazione Digitale), Cie (Carta Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale Servizi);
- caf, patronato, associazioni.
IMPORTANTE: durante la compilazione della domanda è necessario indicare anche le modalità di pagamento del contributo, di solito basta inserire il proprio IBAN.
Dopo l’inoltro della domanda, l’interessato è convocato davanti all’apposita Commissione medico-legale presso l’Ausl per gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, cecità, sordità civile, handicap ecc.
Tempistiche per la prima visita
La prima visita, di norma, viene fissata entro:
- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per le visite ordinarie;
- 15 giorni dalla presentazione della domanda in caso di patologie oncologiche, o per le patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007.
Chi ha diritto all’indennità di accompagnamento
Per accedere all’indennità di accompagnamento è necessario essere invalidi al 100% oltre a soddisfare i seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
- essere titolari di permesso di soggiorno di almeno un anno per i cittadini extracomunitari;
- avere la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale
- non essere ricoverati in istituti con pagamento della retta a carico dello Stato o di Enti pubblici.
Documentazione richiesta
Al momento della visita presso la Commissione Medica l’interessato è tenuto a consegnare alla stessa un documento di riconoscimento nonché tutta la documentazione medica in suo possesso ed il codice univoco consegnato dal proprio medico.
Da quando decorre l’indennità
La legge prevede che la prestazione economica viene corrisposta per 12 mensilità, a partire:
- dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero;
- dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto.
Attenzione però: il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni.
Da specificare, inoltre, che la prestazione non è reversibile, cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell’INPS.
Redazione Terzaeta.com