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Come fare perL’abc dell’Amministrazione di Sostegno

L’abc dell’Amministrazione di Sostegno

L’entrata in vigore della legge 6/2004, avente la “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente1 ha arricchito il nostro ordinamento di una nuova figura e di un ulteriore strumento di protezione giuridica: “l’amministrazione di sostegno2.
Ai sensi dell’art. 404 c.c. “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Ma chi è l’amministratore di sostegno?
È la persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, chi per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte all’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

Chi può richiedere la nomina dell’amministratore di sostegno?
Il Giudice Tutelare  nomina l’amministratore di sostegno su richiesta presentata, senza l’obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato3, dal beneficiario stesso (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore, dal curatore, dal pubblico ministero, dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (art. 406 c.c.)4.

Quale deve essere il contenuto del decreto di nomina dell’amministratore di sostegno?
La pronuncia del decreto deve avvenire entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, e il provvedimento di nomina deve contenere (art. 405 c.c.): le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno; la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.).

Quali sono i criteri di scelta dell’Amministratore di sostegno che il giudice Tutelare deve rispettare? (Art. 408 c.c.)
Il Giudice Tutelare deve, innanzitutto, sempre tenere conto della «cura» e degli «interessi» del beneficiario, deve rispettarne la volontà e, se quest’ultima risulta manifestata dal beneficiario stesso attraverso una designazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata (nelle stesse forme il beneficiario può sempre revocare la designazione fatta), il Giudice Tutelare può disattenderla solo in presenza di gravi motivi.
In mancanza di indicazioni da parte del beneficiario o in presenza di gravi motivi il Giudice Tutelare, nella scelta, deve preferire, ove possibile, il coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado, ovvero/oppure il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il Giudice Tutelare, peraltro, quando ne ravvisi l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato, quando ricorrano gravi motivi, può nominare amministratore di sostegno altra persona idonea, diversa da quelle sino ad ora indicate, nonché uno dei soggetti di cui al titolo II, libro primo del codice civile (ad es.: associazioni, fondazioni, ecc…).

Chi non può svolgere l’incarico di amministratore di sostegno?
Ai sensi dell’art. 408 c.c. «Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario».
A tale proposito occorre osservare che, allo stato attuale, i Giudici Tutelari delle diverse province italiane, stanno adottando due differenti prassi operative:
a) escludono completamente la nomina dei servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario;
b) nominano, all’interno del servizio (che ha in cura o in carico la persona) operatori diversi da quelli che stanno direttamente seguendo il caso.
In generale il Giudice Tutelare, in seguito ad un’attenta analisi del singolo caso, nel pieno rispetto dell’esigenza di cura e valorizzazione delle capacità della persona, della volontà di quest’ultima ove la stessa risulti una volontà consapevole, provvede alla nomina della persona più adeguata a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, quel beneficiario attribuendogli i poteri necessari a soddisfare le sue esigenze di vita.
Passando invece ai poteri dell’amministratore di sostegno, gli stessi si evinceranno dal contenuto del decreto di nomina e delle successive eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare. L’amministratore di sostegno potrà avere sia poteri di assistenza del beneficiario e quindi potere di agire insieme al beneficiario, sia poteri di rappresentanza, potendo in quest’ultimo caso agire in sostituzione del beneficiario. L’amministratore di sostegno potrà essere chiamato ad intervenire per il compimento di atti che riguardano sia la sfera patrimoniale, sia la sfera sanitaria e personale del beneficiario e l’individuazione dei compiti dell’amministratore di sostegno consentirà la definizione di ciò che il beneficiario può continuare a fare in autonomia.
Ai sensi dell’art. 409 c.c., infatti, «il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana».
Pertanto:

  • Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza (e quindi in nome e per conto del beneficiario) saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno.
  • Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario e quindi insieme al beneficiario sono atti che si perfezionano solo con l’intervento sia del beneficiario, sia dell’amministratore di sostegno.
  • Gli atti che non sono riservati alla competenza esclusiva (l’amministratore di sostegno agisce in nome e per conto del beneficiario) o parziale (l’amministratore di sostegno agisce insieme al beneficiario) rimangono nella sfera di titolarità del beneficiario (il beneficiario manterrà cioè la completa capacità di agire per questi atti).
  • Il beneficiario, indipendentemente dalle previsioni del decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.).

Infine con riferimenti ai doveri ed agli obblighi, l’amministratore di sostegno è tenuto, ex art. 410 c.c., al rispetto di una serie di doveri e più precisamente:

  • deve rispettare le aspirazioni ed i bisogni del beneficiario;
  • deve sempre informare il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • deve sempre informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso;
  • è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni (se l’amministratore di sostegno è coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario anche oltre i dieci anni);
  • è tenuto periodicamente (annualmente, semestralmente, ecc… in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all’attività svolta e descrittiva delle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario;
  • deve, al momento dell’assunzione dell’incarico, prestare giuramento impegnandosi a svolgere le proprie funzioni con fedeltà e diligenza;
  • è tenuto alla redazione dell’inventario dei beni del beneficiario all’atto dell’assunzione dell’incarico se il Giudice Tutelare glielo ordina.

L’amministrazione di sostegno rappresenta, dunque, una forma di protezione giuridica “su misura“, che deve tenere conto della persona in quanto tale, valorizzandone le capacità. Una tutela  fondata su un progetto personalizzato di attività, redatto dal giudice tutelare e dallo stesso modificabile tutte le volte in cui l’interesse del beneficiario lo richieda5.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, infatti, la piena capacità di agire per il compimento degli atti della vita quotidiana (es: acquisti di modico valore, andare a comperare il giornale, le sigarette, …), continuando altresì ad essere titolare del potere di compiere in via autonoma tutti gli atti non riservati alla competenza esclusiva o con funzioni di sola assistenza all’amministratore di sostegno.
La legge 6/2004 dà vita ad un sistema flessibile che consente di adottare lo strumento che meglio soddisfa le esigenze del singolo caso concreto, allentando il rigore dell’obbligatoria pronuncia dell’interdizione.
L’idoneità dello strumento giuridico prescelto a proteggere nel migliore dei modi possibile e con la migliore garanzia di qualità della vita, la persona interessata può, pertanto, costituire il criterio che permette di scegliere fra l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.
La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 440/2005 ha stabilito che “la complessiva disciplina inserita dalla legge n. 6 del 2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull’amministrazione di sostegno, che l’ambito dei poteri dell’amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l’inabilitato agli atti di straordinaria amministrazione e per l’interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”…6
***
In conclusione, dunque, l’amministrazione di sostegno può costituire oggi lo strumento giuridico di protezione “principe” per chi da solo “non ce la fa”, coniugando in maniera equilibrata l’esigenza di tutela del beneficiario con la necessità di assicurare al beneficiario stesso il rispetto della sua storia, della sua identità, dei suoi desideri e soprattutto delle sue autonomie.

1 Art. 1 legge 6/2004
2 Attualmente le misure di protezione giuridica sono tre: l’amministrazione di sostegno, l’interdizione e l’inabilitazione.
3 la Cassazione Civile con la sentenza 25366/2006 ha definito  il procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione e non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l’emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l’intervento dell’amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto alla difesa e ed al contraddittorio.
4 Nel caso dell’interdizione e dell’inabilitazione i servizi sono legittimati a proporre la sola segnalazione alla Procura della Repubblica che può attivare d’ufficio i relativi procedimenti.
5 Il provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno è un decreto e non una sentenza come nel caso dell’interdizione e dell’inabilitazione, ed è pertanto modificabile in base all’eventuale mutare delle esigenze, capacità del beneficiario.
6 La Suprema Corte di Cassazione, Sez I Civile, con sentenza n. 9628 del 22 Aprile 2009 si è nuovamente pronunciata a favore dell’amministrazione di sostegno, escludendo l’interdizione,  ribadendo la natura elastica di tale strumento, capace di adeguarsi alle esigenze del soggetto carente di autonomia grazie al progetto di sostegno graduato dal Giudice Tutelare in modo da “escludere, che, fermo restando il diritto, assicurato al beneficiario dall’art. 409 c.c., di conservare la capacità di agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno, l’incapace possa svolgere un’attività negoziale pregiudizievole, senza per questo alterare legami familiari od impedire gli atti della vita quotidiana”.

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