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NotizieVaccino anti Covid, i possibili provvedimenti per il dipendente che rifiuta

Vaccino anti Covid, i possibili provvedimenti per il dipendente che rifiuta

Continua a far discutere la questione delle misure che può prendere il datore di lavoro nei confronti del dipendente che rifiuta il vaccino, specialmente se si tratta di servizi essenziali.
Per adesso, a ricevere i primi provvedimenti sono gli operatori sanitari. Tuttavia è interessante seguire l’evolversi del dibattito e della casistica, perché il mondo della scuola dovrà presto affrontare la stessa problematica.
L’avvenuta vaccinazione potrebbe essere considerata una condizione necessaria per tenere aperte le scuole in sicurezza, senza continui stop and go, e potrebbe essere richiesta anche agli studenti delle superiori, per i quali la frequenza stabile in presenza è più critica.
I sindacati hanno chiesto una corsia preferenziale, da assicurare al personale della scuola, per poter accedere ai vaccini anti-Covid 19 ben prima della primavera inoltrata, quando sarebbe troppo tardi. Al momento non c’è obbligo e il personale scolastico non è tra le categorie prioritarie. Ma presto potrebbe cambiare. E se qualcuno rifiuta?
I primi provvedimenti per gli operatori sanitari che rifiutano possono aprire una strada.
Le vaccinazioni sono partite in primis per chi lavora nella sanità e nelle residenze per anziani, dove il Covid19 ha fatto il maggior numero di vittime. E già leggiamo dei primi provvedimenti che le direzioni stanno prendendo dove si presenta il problema di una bassa adesione.
Nessuno procede in maniera sprovveduta, anzi solo dopo aver consultato un legale. Così ad esempio, secondo l’avvocato di riferimento di alcune Rsa Piemontesi, Maria Grazia Cavallo, il personale che non si sottopone al vaccino contro il Covid dovrebbe essere trasferito a mansioni “che siano prudentemente distanziate dagli ospiti e tali da non generare contatti e rischi di contaminazione”. Se questo non fosse possibile, ha aggiunto “i lavoratori sarebbero da considerare inidonei alle mansioni di assistenza agli anziani” (fonte: Il sole 24 ore).
Nel vicentino, la direzione di una casa di cura di Arcugnano invita il personale dipendente a vaccinarsi contro il Covid. Non è un obbligo, scrive l’azienda, ma chi non lo farà non potrà presentarsi al lavoro e rischia anche di non percepire lo stipendio. “Questo per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori e degli ospiti”. A detta dell’avvocato Fabio Mantovani, esperto di diritto del lavoro, la decisione è legale. Se da un lato non si può obbligare il dipendente a una prestazione medica, dall’altro il datore di lavoro può legittimamente rifiutare la prestazione lavorativa, considerati i rischi.
I fondamenti giuridici di procedimenti disciplinari che potrebbero concludersi col licenziamento
Sono stati per primi il giurista Pietro Ichino e l’ex magistrato Raffaele Guariniello a indicare  i fondamenti giuridici di provvedimenti disciplinari per i dipendenti che rifiutano il vaccino. Si potrebbe arrivare fino al licenziamento. Secondo Ichino, l’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure suggerite da scienza ed esperienza, necessarie per garantire la sicurezza fisica e psichica delle persone che lavorano in azienda. Se il rifiuto della vaccinazione metterà a rischio la salute di altre persone, questo rifiuto “costituirà un impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto di lavoro”.
Secondo R. Guariniello, “Attualmente non è possibile costringere un lavoratore a sottoporsi a vaccinazione, ma se non lo fa va può essere destinato ad altra mansione”. “Es. se l’infermiere o altro addetto della Rsa non si vaccina, non sarà più idoneo”. Il riferimento è all’art. 279 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro. Dal momento in cui il vaccino è a disposizione e il lavoratore lo rifiuta, la norma impone al datore di lavoro “l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione su indicazione del medico competente”. Se la ricollocazione non è compatibile con l’assetto organizzativo “si rischia la rescissione del rapporto di lavoro”.
Secondo altri pareri di esperti, la Costituzione all’articolo 32 prevede un bilanciamento fra il diritto alla salute individuale e la tutela della salute pubblica.
Certamente c’è lavoro e lavoro, in certi ambienti possono bastare i tradizionali Dpi e il rispetto dei protocolli di sicurezza, mentre in altri, ad esempio nelle strutture sanitarie, il trattamento vaccinale potrebbe essere il presidio più idoneo ad escludere il rischio di contagio, con conseguente possibilità di sanzioni disciplinari per i lavoratori che rifiutano.

Si delinea a questo punto una situazione complicata, in cui ogni datore di lavoro potrebbe interpretare/applicare la norma secondo le proprie valutazioni, aprendo a innumerevoli contenziosi. Chi rifiuta il vaccino, potrebbe cambiare mansione, o essere collocato obbligatoriamente in smart working (se possibile), o in aspettativa non retribuita se non si trovano altre soluzioni organizzative.

 

 

Redazione Terzaeta.com

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