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Socio-SanitarioAssenze dal lavoro

Assenze dal lavoro

Il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e al trattamento economico adeguato per i periodi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Per usufruire di questi benefici, il lavoratore deve presentare appositi certificati medici e sottoporsi a controlli pubblici.

Chi certifica e controlla le malattie

Il controllo dei certificati e degli accertamenti sanitari dei dipendenti pubblici è di competenza delle ASL. Esse hanno anche competenza sugli accertamenti dei lavoratori che operano nel settore privato ma, se il lavoratore è assicurato presso l’INPS per l’indennità economica di malattia, sarà l’istituto previdenziale stesso a provvedere ai controlli.

Certificazione e comunicazione della malattia

Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare il suo stato di malattia al datore di lavoro nel giorno stesso in cui l’episodio si verifica e durante l’orario di lavoro.
Il lavoratore deve recapitare al datore di lavoro e alla ASL o all’Istituto previdenziale il certificato medico che attesta il suo stato di malattia e giustifica l’assenza dal lavoro. Tale certificato deve essere redatto in due copie: in una viene indicata sia la diagnosi sia la prognosi ed è inviata all’INPS o alla ASL, l’altra contiene solo la prognosi ed è consegnata al datore di lavoro. Una parte del certificato è compilato dal medico di fiducia, un’altra dal lavoratore che provvederà ad indicare l’indirizzo dell’abitazione dove trascorrerà il periodo di malattia.
I certificati devono essere consegnati o recapitati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dalla data del rilascio e la visita medica tesa ad accertare la malattia deve aver luogo entro il secondo giorno di malattia.

Il lavoratore ha anche l’obbligo di trasmettere il certificato di prosecuzione della malattia che deve essere richiesto il primo o secondo giorno dopo la scadenza del precedente certificato ed inviato entro due giorni al fine di evitare discontinuità nel pagamento dell’indennità di malattia.

Medici abilitati al rilascio del certificato

Il certificato di malattia è rilasciato dal medico di famiglia o dal suo sostituto. Se necessario, e a seconda dei casi, il lavoratore può chiedere l’intervento del:
– medico della guardia medica, ma successivamente deve rivolgersi al suo medico di fiducia;
– medico di accettazione ospedaliera;
– medico di accettazione ospedaliera;
– medico di accettazione nelle case di cura private;
– medico specialista;
– un qualsiasi altro medico di fiducia se il lavoratore si trova al di fuori del comune di residenza.

Controlli

Il controllo sullo stato di malattia del lavoratore può essere chiesto dal datore di lavoro e dall’INPS, ma viene eseguito dai medici delle ASL o dai medici dell’istituto previdenziale.

Tipi di controlli

Sono previsti controlli mediante:
– visite a domicilio;
– visite in ambulatorio: sono soggetti a tali visite i lavoratori non trovati in casa o all’indirizzo indicato al momento della visita a domicilio. Ricevuta la comunicazione, il lavoratore è tenuto a presentarsi in ambulatorio, a meno che non abbia ripreso a lavorare o sia impedito per motivi di salute;
– accertamenti preliminari (in via di estinzione). I controlli possono aver luogo tra le 10 e le 12 o le 17 e le 19 di tutti i giorni, compresi quelli festivi.

Cause di giustificazione delle assenze

Il lavoratore può giustificare la sua assenza all’atto della visita di controllo entro dieci giorni dalla richiesta della ASL o dell’INPS a fornire i motivi di giustificazione. In questo caso il lavoratore non è sottoposto ad alcuna sanzione.
Il lavoratore è giustificato in caso di giustificato motivo, cioè per forza maggiore, per effettuazione di visite o accertamenti specialistici, inclusa la terapia iniettiva, presso strutture della ASL o da questa autorizzate, per visite mediche dal proprio medico di fiducia sotto particolari condizioni; per l’esigenza del lavoratore di recarsi in un luogo diverso dal suo domicilio o di rientrare nel luogo del suo domicilio se il suo stato di malattia è insorto altrove per circostanze oggettive o per scopi terapeutici. In quest’ultimo caso l’assenza è giustificata solo se il lavoratore ha tempestivamente comunicato alla struttura pubblica i suoi spostamenti. Il lavoratore è altresì giustificato nei casi di urgenza , intendendo per tali i casi di assenza per rilascio di certificati d’incapacità al lavoro, rilascio di prescrizioni mediche o richieste di visite specialistiche e accertamenti diagnostici, per prestazioni extra anche senza impegnativa dell’Azienda sanitaria e, infine, per situazioni che richiedono la presenza fisica del lavoratore come ricoveri in ospedale, funerali, infortuni gravi, convocazione ad opera di pubbliche autorità e partecipazione a concorsi pubblici allo scopo di evitare pesanti effetti per il lavoratore stesso o per la sua famiglia .

Sanzioni

Se il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo domiciliare o non si presenta alla visita in ambulatorio o non indica il proprio indirizzo è sottoposto a sanzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
L’INPS sospende l’indennità totale, compresa la quota integrativa a carico del datore di lavoro, per i primi dieci giorni di malattia. Se il lavoratore risulta assente ingiustificato alla seconda visita di controllo, l’INPS sospende la metà del trattamento economico. Infine, se il lavoratore risulta assente alla terza visita di controllo, l’INPS sospende l’indennità dalla data della terza assenza.
Il lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita di controllo o visita fiscale è punibile con il licenziamento. Ulteriori sanzioni sono previste dai contratti collettivi di lavoro.

Discordanze tra medico curante e medico fiscale

Può verificarsi che il lavoratore venga trovato a casa al momento della visita di controllo, ma le prognosi del medico curante e del medico fiscale siano diverse. In questa ipotesi, il lavoratore può contestare la prognosi del medico fiscale e farlo annotare sul referto mentre l’Istituto di previdenza o l’Azienda sanitaria comunicano al datore di lavoro, entro 24 ore, il risultato dell’accertamento. Sarà il coordinatore sanitario della ASL o dell’INPS a risolvere definitivamente la controversia tra medico curante e medico fiscale e a darne comunicazione al lavoratore che dovrà riprendere il lavoro o presentare ricorso giudiziario. Può verificarsi che il lavoratore non venga trovato a casa in occasione della visita di controllo effettuata negli orari di legge. In questa ipotesi il medico fiscale lascia al lavoratore l’avviso affinché si rechi, il giorno successivo non festivo, in ambulatorio e, in caso di mancata presentazione, sarà sospesa l’indennità di malattia, a meno che il lavoratore non abbia ripreso a lavorare. Contemporaneamente il medico fiscale comunica all’Azienda sanitaria o all’Istituto di previdenza l’assenza a casa del lavoratore; a loro volta la ASL o l’INPS comunicano l’assenza al datore di lavoro che ha chiesto la visita di controllo. Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il lavoratore sarà chiamato a giustificare la sua assenza al momento della visita di controllo anche se la visita in ambulatorio ha confermato lo stato di malattia. Se i motivi di giustificazione sono considerati insufficienti, vengono applicate le sanzioni previste. Il lavoratore potrà presentare domanda di riesame o rivolgersi al giudice del lavoro.

Redazione terzaeta.com

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